Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – uso divorzio

Il divorzio in Comune  può avvenire solo se ci sono determinate condizioni.

Descrizione

Il divorzio in Comune  si può richiedere solo nei seguenti casi:

  • non vi sono figli minori;
  • non vi sono figli maggiorenni portatori di handicap grave o incapaci;
  • non vi sono figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  • l’accordo di  non contiene patti di trasferimento patrimoniale come la divisione dei beni mobili e immobili acquistati durante il matrimonio ecc.., ad eccezione dell’ assegno di divorzio serve ad assicurare al coniuge, in condizioni economiche peggiori, l'autosufficienza e indipendenza economica, qualora quest'ultimo non sia in grado di lavorare o trovare un'occupazione.

Per richiedere il divorzio in Comune bisogna presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, ovvero presso il Comune dove è stato celebrato il matrimonio o presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi o di entrambi. Se non è possibile richiedere il divorzio in Comune, i coniugi possono procedere attraverso la richiesta in Tribunale o la negoziazione assistita di un avvocato divorzista per parte.

Il costo del divorzio in Comune è di 16 euro, pari ai diritti da versare all’Ufficio di Stato Civile con bonifico.

La procedura del divorzio in comune si svolge in due incontri:

  • durante il primo incontro, l’Ufficiale di Stato Civile compila l’accordo di divorzio congiunto, raggiunto dai coniugi, e fissa la data del secondo incontro che non può essere prima di 30 giorni;
  • durante il secondo incontro, i coniugi devono ribadire e confermare l’intenzione di divorziare. Il tempo trascorso tra il primo e secondo incontro serve ai coniugi per riflettere sulla loro scelta.

Il divorzio in Comune è legittimo se entrambi i coniugi si presentano al secondo incontro, in caso contrario il l'accordo riguardante il divorzio non ha validità e decade.

 

  • Se i coniugi vogliono riprovare in futuro, questi ultimi possono richiedere nuovamente il divorzio in Comune, ricominciando dall'inizio una nuova procedura.

 

  • L'assegno al coniuge per mantenimento del figlio entra in contraddizione con i presupposti del divorzio ex art 12 davanti l'Ufficiale dello Stato Civile, cioè l'autosufficienza economica dei figli maggiorenni.

 

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